ANCHE I MANIGLIONI ANTIPANICO HANNO UNA DATA DI SCADENZAIl 3 novembre 2004 il
Ministero dell’Interno ha emanato il
decreto riguardante “Disposizioni relative all'
installazione e alla
manutenzione dei
dispositivi per l'
apertura delle
porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso d'incendio”.
L’associazione
Assoferma, Associazione nazionale fabbricanti serrature, ferramenta e maniglie, mette in allerta gli operatori sull’
art. 5 di tale decreto che recita: “I
dispositivi non muniti di marcatura
CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono
sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
L’associazione aderente ad ANIMA, Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine, ricorda pertanto che i
maniglioni antipanico già
installati e
sprovvisti di
marcatura CE devono essere
improrogabilmente sostituiti entro il 12 Febbraio 2011.
Assoferma offre la sua disponibilità a tutti gli operatori per aggiornamenti e ulteriori informazioni riguardanti tale decreto. I soci Assoferma garantiscono una pronta assistenza e un aggiornamento dei prodotti in conformità con il decreto del 3 novembre 2004.
Marzo 2010