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I MANIGLIONI ANTIPANICO HANNO LA DATA DI SCADENZA
ANCHE I MANIGLIONI ANTIPANICO HANNO UNA DATA DI SCADENZA

Il 3 novembre 2004 il Ministero dell’Interno ha emanato il decreto riguardante “Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio”.

L’associazione Assoferma, Associazione nazionale fabbricanti serrature, ferramenta e maniglie, mette in allerta gli operatori sull’art. 5 di tale decreto che recita: “I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L’associazione aderente ad ANIMA, Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine, ricorda pertanto che i maniglioni antipanico già installati e sprovvisti di marcatura CE devono essere improrogabilmente sostituiti entro il 12 Febbraio 2011.

Assoferma offre la sua disponibilità a tutti gli operatori per aggiornamenti e ulteriori informazioni riguardanti tale decreto. I soci Assoferma garantiscono una pronta assistenza e un aggiornamento dei prodotti in conformità con il decreto del 3 novembre 2004.

Marzo 2010